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Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

62407
Stato 14 occorrenze
  • 1947
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Il ricorso può essere proposto anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio nello stesso termine e con le

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Per i cittadini residenti all'estero, il ricorso è depositato entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione.

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Sul semplice ricorso il presidente fissa, in via di urgenza, l'udienza per la discussione della causa. La decisione è immediatamente pubblicata.

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

La parte interessata può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro-ricorso, eventualmente corredato da documenti, alla

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Corte di appello con semplice ricorso, sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via d'urgenza.

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Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque

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La sentenza della Corte di appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, anche senza ministero di avvocato. Può

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ed esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in cassazione e dalle spese di cancelleria.

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giorni: avverso le deliberazioni predette è ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni dalla data della

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per falsa od erronea rettificazione delle liste elettorali, è punito, ove il ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente infondato, con la

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stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali condizioni, può farsi ricorso a

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Il ricorso coi relativi documenti dev'essere, a pena di decadenza, depositato nella cancelleria della Corte di appello entro dieci giorni dalla

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Il ricorso dev'essere notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, all'elettore o agli elettori interessati ed alla Commissione

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